NIS2 per le imprese di trasporto in Italia: cosa prevede il D.Lgs 138/2024
Normativa: Italia · Decreto NIS2
Le imprese di trasporto rientrano nel NIS2 italiano?
Sì, il settore dei trasporti è ricompreso nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (Decreto NIS2), che descrive i settori ritenuti altamente critici (art 3, comma 1). Il decreto si applica ai soggetti delle tipologie di cui agli allegati I e II che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE (art 3, comma 2). Indipendentemente dalle dimensioni, il decreto si applica anche ai soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557 (art 3, comma 5, lettera a) e ai soggetti individuati dall'Autorità nazionale competente NIS secondo i criteri dell'art 3, comma 9 (ad esempio unico fornitore nazionale di un servizio essenziale, o soggetto critico per l'importanza nazionale o regionale).
La prima cosa da fare è verificare due elementi: se la vostra attività corrisponde a una tipologia di soggetto elencata nell'allegato I e se l'impresa supera i massimali dimensionali richiamati dall'art 3. Se la risposta è affermativa, il passo successivo è la registrazione sulla piattaforma digitale dell'Autorità nazionale competente NIS, che si effettua dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno (art 7, comma 1).
L'Autorità nazionale competente NIS e Punto di contatto unico è l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) (art 10); le notifiche di incidente sono indirizzate al CSIRT Italia, operante all'interno dell'ACN (art 2, lettera i; art 15).
Come il decreto nomina il settore dei trasporti
L'allegato I del D.Lgs 138/2024 elenca il settore «Trasporti» con i relativi sottosettori e le tipologie di soggetto. L'estratto testuale del sottosettore a) Trasporto aereo riporta le seguenti tipologie:
- «Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali»
- «Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della …»
Si tratta della formulazione letterale dell'allegato I, richiamato dall'art 3, comma 1, secondo cui gli allegati costituiscono parte integrante del decreto.
Attenzione alla verifica puntuale. Per la formulazione esatta e completa delle altre tipologie di soggetto del settore «Trasporti» (compresi gli ulteriori sottosettori dell'allegato I) e per il testo integrale della voce sui gestori aeroportuali, si prega di confermare il testo dell'allegato I presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), fonte ufficiale. L'ACN assicura adeguata pubblicità ai criteri concernenti l'ambito di applicazione del decreto e dei relativi obblighi (art 35, comma 1).
Soggetto essenziale o soggetto importante: classi e soglie
Il decreto distingue due classi, con conseguenze diverse su vigilanza e sanzioni.
| Classe | Chi rientra | Riferimento |
|---|---|---|
| Soggetto essenziale | I soggetti dell'allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE | art 6, comma 1, lettera a) |
| Soggetto essenziale (a prescindere dalle dimensioni) | I soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557 | art 6, comma 1, lettera b) |
| Soggetto importante | I soggetti di cui all'art 3 che non sono considerati essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art 6 | art 6, comma 3 |
Alcune precisazioni utili al calcolo dimensionale:
- l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE non si applica ai fini del decreto (art 3, comma 3);
- per stabilire se un soggetto è media o grande impresa si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo allegato, salvo che ciò non sia proporzionato, tenuto conto anche dell'indipendenza del soggetto dalle sue imprese collegate in termini di sistemi informativi e di rete e di servizi forniti (art 3, comma 4);
- il decreto si applica, indipendentemente dalle dimensioni, anche all'impresa collegata a un soggetto essenziale o importante che soddisfi almeno uno dei criteri dell'art 3, comma 10 (ad esempio se detiene o gestisce i sistemi informativi da cui dipende la fornitura dei servizi, o se fornisce a tale soggetto servizi TIC o di sicurezza).
L'ACN, in qualità di Autorità nazionale competente NIS, individua i soggetti e redige l'elenco dei soggetti essenziali e importanti entro il 31 marzo di ogni anno (art 7, comma 2), comunicando l'inserimento, la permanenza o l'espunzione tramite la piattaforma digitale (art 7, comma 3).
Obblighi principali: misure, organi direttivi, registrazione
Il decreto non prevede obblighi diversi per il settore dei trasporti: gli articoli 23, 24 e 25 si applicano allo stesso modo a tutti i soggetti essenziali e importanti. La differenziazione avviene per via di proporzionalità e gradualità stabilite dall'ACN (art 31).
Misure di gestione dei rischi (art 24). I soggetti essenziali e importanti adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, basate su un approccio multi-rischio, che comprendono almeno (art 24, comma 2; cfr. art 21(2) della direttiva (UE) 2022/2555):
- politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
- gestione degli incidenti, incluse le procedure per le notifiche;
- continuità operativa: gestione dei backup, ripristino in caso di disastro, gestione delle crisi;
- sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi i rapporti con i fornitori diretti;
- sicurezza di acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi, con gestione e divulgazione delle vulnerabilità;
- politiche e procedure per valutare l'efficacia delle misure adottate;
- pratiche di igiene di base e formazione in materia di sicurezza informatica;
- politiche sull'uso della crittografia e, ove opportuno, della cifratura;
- sicurezza e affidabilità del personale, controllo degli accessi e gestione dei beni;
- autenticazione a più fattori o continua e comunicazioni protette, ove opportuno.
Se il soggetto rileva di non essere conforme, adotta senza indebito ritardo tutte le misure correttive appropriate e proporzionate (art 24, comma 4).
Responsabilità degli organi di amministrazione e direttivi (art 23). Approvano le modalità di implementazione delle misure adottate ai sensi dell'art 24, sovrintendono all'implementazione degli obblighi e dell'art 7, e sono responsabili delle violazioni previste dal decreto. Sono inoltre tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e a promuovere una formazione periodica per i dipendenti (art 23, comma 2). Vengono informati periodicamente o tempestivamente degli incidenti e delle notifiche (art 23, comma 3).
Registrazione e adempimenti sulla piattaforma. Dal 1° gennaio al 28 febbraio: registrazione o aggiornamento con ragione sociale, recapiti, punto di contatto e settori/sottosettori applicabili (art 7, comma 1). Dal 15 aprile al 31 maggio: spazio di indirizzamento IP pubblico, nomi di dominio, responsabili e sostituto del punto di contatto (art 7, comma 4). Ogni modifica va notificata entro quattordici giorni (art 7, comma 7). Dal 1° maggio al 30 giugno i soggetti comunicano e aggiornano l'elenco delle proprie attività e servizi con la relativa categoria di rilevanza (art 30, comma 1).
Notifica degli incidenti al CSIRT Italia e termini
I soggetti essenziali e importanti notificano senza ingiustificato ritardo al CSIRT Italia ogni incidente che ha un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi (art 25, comma 1). Un incidente è significativo se ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie, oppure se ha avuto o può avere ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche con perdite materiali o immateriali considerevoli (art 25, comma 4).
I termini previsti dall'art 25, comma 5, sono:
- una pre-notifica entro 24 ore da quando si è venuti a conoscenza dell'incidente significativo, indicando ove possibile se possa ritenersi il risultato di atti illegittimi o malevoli o se possa avere un impatto transfrontaliero;
- una notifica dell'incidente entro 72 ore da quando si è venuti a conoscenza dell'incidente, con l'aggiornamento delle informazioni, una valutazione iniziale della gravità e dell'impatto e, ove disponibili, gli indicatori di compromissione;
- una relazione intermedia sugli aggiornamenti della situazione, su richiesta del CSIRT Italia;
- una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica dell'incidente, con descrizione dettagliata, causa originale, misure di attenuazione ed eventuale impatto transfrontaliero;
- in caso di incidente ancora in corso al momento della relazione finale, una relazione mensile sui progressi e una relazione finale entro un mese dalla conclusione della gestione dell'incidente.
La sola notifica non espone il soggetto a una maggiore responsabilità rispetto a quella derivante dall'incidente (art 25, comma 3). Il CSIRT Italia fornisce una risposta, ove possibile entro 24 ore dal ricevimento della pre-notifica, con un riscontro iniziale e, su richiesta, orientamenti sulle misure tecniche di mitigazione (art 25, comma 7).
Il canale telematico operativo e le modalità puntuali sono definiti dal CSIRT Italia e secondo gli articoli 30, 31 e 32: si prega di confermare le modalità di invio presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il CSIRT Italia, fonte ufficiale.
Sanzioni: quanto rischia un'impresa di trasporto
L'ACN vigila sul rispetto degli obblighi tramite monitoraggio e supporto, verifiche e ispezioni, misure di esecuzione e sanzioni (art 34, comma 1). Nei confronti dei soggetti importanti i poteri di verifica e ispettivi si applicano unicamente se emergono elementi che suggeriscono possibili violazioni (art 36, comma 2).
Per le violazioni degli obblighi degli organi di amministrazione (art 23), delle misure di gestione del rischio (art 24) e della notifica di incidente (art 25), elencate all'art 38, comma 8, le sanzioni sono (art 38, comma 9):
| Classe | Sanzione amministrativa pecuniaria |
|---|---|
| Soggetto essenziale (escluse le pubbliche amministrazioni) | fino a un massimo di 10.000.000 di euro o del 2% del totale del fatturato annuo su scala mondiale dell'esercizio precedente, se superiore; minimo pari a un ventesimo del massimo edittale |
| Soggetto importante (escluse le pubbliche amministrazioni) | fino a un massimo di 7.000.000 di euro o dell'1,4% del totale del fatturato annuo su scala mondiale dell'esercizio precedente, se superiore; minimo pari a un trentesimo del massimo edittale |
Per le violazioni dell'art 38, comma 10 — tra cui la mancata registrazione o il mancato aggiornamento delle informazioni ai sensi dell'art 7 e la mancata comunicazione dell'elenco delle attività e dei servizi ai sensi dell'art 30, comma 1 — le sanzioni arrivano fino allo 0,1% del fatturato annuo su scala mondiale per i soggetti essenziali e fino allo 0,07% per i soggetti importanti (art 38, comma 11).
In caso di mancata o tardiva registrazione sono contestate tutte le violazioni dei commi 8 e 10 e si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (art 38, comma 13). Sono previste inoltre la sospensione temporanea di certificati o autorizzazioni per i soggetti essenziali inadempienti alla diffida (art 38, comma 4) e la sanzione accessoria dell'incapacità a svolgere funzioni dirigenziali per le persone fisiche responsabili, inclusi gli organi di amministrazione e direttivi (art 38, commi 5 e 6).
Codici di attività (NACE Rev. 2)
Le voci di questo settore negli allegati NIS2 corrispondono una a una ai seguenti codici di attività NACE Rev. 2. L'elenco copre solo le corrispondenze univoche — alcune voci sono definite dall'attività stessa, non da un codice.
NACE 51 — Trasporto aereoNACE 52.23 — Attività dei servizi connessi al trasporto aereoNACE 49.1 — Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)NACE 49.2 — Trasporto ferroviario di merciNACE 52.21 — Attività dei servizi connessi al trasporto terrestreNACE 50 — Trasporti marittimi e per vie d'acquaNACE 52.22 — Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Codici di attività ATECO 2025 in questo settore
I codici sono associati automaticamente: i codici NACE Rev. 2 del settore sono collegati, tramite la tavola di corrispondenza ufficiale di Eurostat, alle classi NACE Rev. 2.1 e da lì ai codici ATECO 2025. Quando una corrispondenza non è univoca, il codice viene escluso — l'elenco è volutamente più ristretto che ampio.
ATECO 49.11.00 — Trasporto di passeggeri su ferrovia pesanteATECO 49.20.00 — Trasporto ferroviario di merciATECO 50.10.00 — Trasporto marittimo e costiero di passeggeriATECO 50.20.00 — Trasporto marittimo e costiero di merciATECO 50.30.00 — Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeriATECO 50.40.00 — Trasporto per vie d'acqua interne di merciATECO 51.10.10 — Trasporto aereo di linea di passeggeriATECO 51.10.20 — Trasporto aereo non di linea di passeggeriATECO 51.21.00 — Trasporto aereo di merciATECO 51.22.00 — Trasporto spazialeATECO 52.21.10 — Gestione di infrastrutture ferroviarieATECO 52.21.20 — Gestione e manutenzione di stradeATECO 52.21.30 — Gestione di stazioni per autobusATECO 52.21.40 — Gestione di centri di movimentazione merciATECO 52.21.50 — Gestione di parcheggi e autorimesseATECO 52.21.60 — Attività di traino e soccorso stradaleATECO 52.21.90 — Altri servizi di supporto al trasporto terrestreATECO 52.22.01 — Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua interneATECO 52.22.09 — Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interneATECO 52.23.00 — Servizi di supporto al trasporto aereo
Il vostro codice ATECO è nell'elenco? Verificate se NIS2 si applica a voi
Vedi anche la pagina del settore: Trasporti
Domande frequenti
La mia impresa di trasporto è piccola: rientra comunque nel decreto?
Il D.Lgs 138/2024 si applica ai soggetti degli allegati I e II che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE (art 3, comma 2). Esistono però casi di applicazione indipendente dalle dimensioni: soggetti identificati come critici ai sensi del decreto che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557 (art 3, comma 5, lettera a), soggetti individuati dall'Autorità nazionale competente NIS secondo i criteri dell'art 3, comma 9, e imprese collegate a un soggetto essenziale o importante che rientrano nei criteri dell'art 3, comma 10.
Entro quando va notificato un incidente significativo?
La pre-notifica va trasmessa al CSIRT Italia senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore da quando si è venuti a conoscenza dell'incidente significativo; la notifica dell'incidente, con la valutazione iniziale di gravità e impatto, entro 72 ore; la relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica (art 25, comma 5).
Esistono obblighi specifici solo per il settore dei trasporti?
Il decreto tratta allo stesso modo tutti i soggetti essenziali e importanti: gli obblighi degli articoli 23, 24 e 25 sono comuni. L'Autorità nazionale competente NIS stabilisce però termini, modalità e tempi graduali di implementazione differenziati anche in relazione al settore, al sottosettore e alla tipologia di soggetto, alle categorie di rilevanza delle attività e dei servizi e all'individuazione del soggetto come essenziale o importante (art 31, comma 2).
Chi risponde delle violazioni all'interno dell'azienda?
Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi approvano le modalità di implementazione delle misure, ne sovrintendono l'attuazione e sono responsabili delle violazioni previste dal decreto (art 23, comma 1). Le persone fisiche responsabili di un soggetto essenziale o che agiscono come suo rappresentante legale assicurano il rispetto del decreto e possono essere ritenute responsabili dell'inadempimento (art 38, comma 5).
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Questo articolo è un'informazione generale, non una consulenza legale. Consulta un professionista qualificato per la tua situazione specifica.
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