NIS2 · Italia

Decreto NIS2 — Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138

NIS2 e pubbliche amministrazioni in Italia: cosa prevede il D.Lgs 138/2024

Normativa: Italia · Decreto NIS2

Pubblicato: · AIPOS OÜ · nis2europe.eu

Le pubbliche amministrazioni rientrano nel NIS2 italiano?

Sì. Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (Decreto NIS2) si applica, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III (art 3, comma 6). Ciò significa che, per questi enti, non esiste una soglia dimensionale che li tenga fuori dall'ambito di applicazione.

La prima cosa da fare è verificare se il proprio ente ricade in una delle categorie dell'allegato III e organizzarsi per la registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorità nazionale competente NIS (art 7, comma 1). Per il contenuto puntuale delle categorie dell'allegato III e per le modalità operative di accesso alla piattaforma, la fonte ufficiale è l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Come il decreto italiano nomina il settore

Il decreto individua il settore con una formulazione precisa. Nel testo del D.Lgs 138/2024, art 6, i soggetti del settore sono descritti come:

> «pubbliche amministrazioni centrali di cui all'allegato III, comma 1, lettera a).»

A questa previsione si affianca la norma generale sull'ambito di applicazione: il decreto si applica ai soggetti pubblici e privati delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV, che sono sottoposti alla giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5; gli allegati III e IV descrivono, rispettivamente, «le categorie di pubbliche amministrazioni» e le ulteriori tipologie di soggetto a cui si applica il decreto (art 3, comma 1).

È inoltre previsto un meccanismo di ampliamento: con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate ulteriori categorie di pubbliche amministrazioni a cui si applica il decreto, sulla base di un criterio di gradualità, dell'evoluzione del grado di esposizione al rischio, della probabilità che si verifichino incidenti e della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico (art 3, comma 7).

Soggetto essenziale o soggetto importante: chi decide

Il decreto usa due sole categorie statutarie: soggetto essenziale e soggetto importante.

Le soglie dimensionali. I massimali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, e i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso allegato, rilevano per i soggetti delle tipologie di cui agli allegati I e II (art 3, comma 2; art 6, comma 1, lettera a)). Per le pubbliche amministrazioni dell'allegato III, invece, il decreto si applica a prescindere dalla dimensione (art 3, comma 6): la classificazione non dipende dal numero di addetti o dal bilancio, ma dalla categoria di appartenenza e dalle determinazioni dell'Autorità nazionale competente NIS.

Obblighi principali: misure di sicurezza, organi direttivi, registrazione

Il decreto non prevede un catalogo di misure specifico per il settore pubblico: gli obblighi di cui agli articoli 23, 24 e 25 valgono allo stesso modo per tutti i soggetti essenziali e importanti che vi rientrano.

Misure di gestione dei rischi (art 24). I soggetti essenziali e importanti adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, basate su un approccio multi-rischio, che comprendono almeno:

Se un soggetto rileva di non essere conforme, adotta senza indebito ritardo tutte le misure correttive appropriate e proporzionate (art 24, comma 4).

Responsabilità degli organi (art 23). Gli organi di amministrazione e direttivi approvano le modalità di implementazione delle misure, sovrintendono all'implementazione degli obblighi, sono responsabili delle violazioni, sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e ne promuovono l'offerta periodica ai dipendenti. Per i dipendenti pubblici, la violazione degli obblighi può costituire causa di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile (art 38, comma 7).

Registrazione (art 7). Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno i soggetti si registrano o aggiornano la registrazione sulla piattaforma digitale dell'ACN, indicando ragione sociale, recapiti aggiornati, punto di contatto e, ove applicabile, settori e tipologie di soggetto. Entro il 31 marzo l'Autorità redige l'elenco dei soggetti essenziali e importanti e ne comunica l'inserimento, la permanenza o l'espunzione. Dal 15 aprile al 31 maggio gli enti inseriti forniscono o aggiornano lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio. Ogni modifica delle informazioni va notificata entro quattordici giorni (art 7, comma 7). Dal 1° maggio al 30 giugno si comunica e aggiorna l'elenco delle proprie attività e servizi con la relativa categoria di rilevanza (art 30, comma 1).

L'Autorità nazionale competente NIS stabilisce termini, modalità e tempi graduali di implementazione, differenziandoli anche in base al settore e all'individuazione del soggetto come essenziale o importante (art 31, comma 2), e può individuare gli obblighi che non si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato III, lettere c) e d) (art 32, comma 2).

Notifica degli incidenti: termini verso il CSIRT Italia

I soggetti essenziali e importanti notificano, senza ingiustificato ritardo, al CSIRT Italia ogni incidente che ha un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi (art 25, comma 1). Un incidente è significativo se ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie, oppure se ha avuto o può avere ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli (art 25, comma 4).

I termini dell'art 25, comma 5, sono:

AdempimentoTermine
Pre-notificaentro 24 ore da quando si è venuti a conoscenza dell'incidente significativo
Notifica dell'incidente, con valutazione iniziale di gravità e impattoentro 72 ore da quando si è venuti a conoscenza dell'incidente significativo
Relazione intermediasu richiesta del CSIRT Italia
Relazione finaleentro un mese dalla trasmissione della notifica dell'incidente

Se l'incidente è ancora in corso al momento della relazione finale, si trasmettono una relazione mensile sui progressi e una relazione finale entro un mese dalla conclusione della gestione dell'incidente. La notifica non espone il soggetto a una maggiore responsabilità rispetto a quella derivante dall'incidente (art 25, comma 3). Le modalità e il canale telematico esatti sono definiti dal CSIRT Italia e secondo gli articoli 30, 31 e 32: si consiglia di verificarli presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il CSIRT Italia, fonti ufficiali.

Sanzioni e vigilanza

L'Autorità nazionale competente NIS vigila sul rispetto del decreto da parte degli enti della pubblica amministrazione con indipendenza operativa rispetto agli enti sottoposti a vigilanza (art 34, comma 4), attraverso monitoraggio, verifiche e ispezioni, misure di esecuzione e irrogazione di sanzioni.

Per le violazioni di cui all'art 38, comma 8 (obblighi degli organi direttivi ex art 23, gestione del rischio ex art 24, notifica di incidente ex art 25), le sanzioni amministrative pecuniarie per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III sono:

Per le violazioni di cui al comma 10 (tra cui mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento ai sensi dell'art 7 e mancata comunicazione dell'elenco delle attività ai sensi dell'art 30, comma 1):

In caso di mancata osservanza degli obblighi di notifica di cui all'art 25 da parte delle pubbliche amministrazioni dell'allegato III, le sanzioni del comma 9 si applicano solo in caso di reiterazione specifica nell'arco di cinque anni, e nei dodici mesi successivi all'accertamento l'Autorità può esercitare i poteri di verifica e ispettivi (art 38, comma 14). La sospensione temporanea di certificati o autorizzazioni prevista dall'art 38, comma 4, non si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III. In caso di mancata o tardiva registrazione, sono comunque contestate tutte le violazioni previste dai commi 8 e 10 e si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (art 38, comma 13).

Codici di attività (NACE Rev. 2)

Le voci di questo settore negli allegati NIS2 corrispondono una a una ai seguenti codici di attività NACE Rev. 2. L'elenco copre solo le corrispondenze univoche — alcune voci sono definite dall'attività stessa, non da un codice.

NACE 84Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Codici di attività ATECO 2025 in questo settore

I codici sono associati automaticamente: i codici NACE Rev. 2 del settore sono collegati, tramite la tavola di corrispondenza ufficiale di Eurostat, alle classi NACE Rev. 2.1 e da lì ai codici ATECO 2025. Quando una corrispondenza non è univoca, il codice viene escluso — l'elenco è volutamente più ristretto che ampio.

ATECO 84.11.10Attività degli organi legislativi ed esecutivi e delle amministrazioni centrali e localiATECO 84.11.20Servizi di gestione esattoriale per conto terziATECO 84.11.30Attività di pianificazione generale e servizi statistici generaliATECO 84.12.10Regolamentazione dei servizi di assistenza sanitariaATECO 84.12.20Regolamentazione dei servizi di istruzioneATECO 84.12.30Regolamentazione dei servizi per l'edilizia abitativa e la tutela dell'ambienteATECO 84.12.40Regolamentazione dei servizi culturali e di altri servizi socialiATECO 84.13.10Regolamentazione dei servizi connessi a agricoltura, silvicoltura, caccia e pescaATECO 84.13.20Regolamentazione dei servizi connessi a combustibili ed energiaATECO 84.13.30Regolamentazione dei servizi connessi a industrie estrattive e risorse minerarie, industrie manifatturiere e di costruzioneATECO 84.13.40Regolamentazione dei servizi connessi a trasporti e comunicazioniATECO 84.13.50Regolamentazione dei servizi connessi a commercio, servizi di alloggio e ristorazioneATECO 84.13.60Regolamentazione dei servizi connessi al turismoATECO 84.13.90Regolamentazione di altri serviziATECO 84.21.00Affari esteriATECO 84.22.00Difesa nazionaleATECO 84.23.00Giustizia e attività giudiziarieATECO 84.24.10Ordine pubblico e sicurezza nazionale delle Forze dell'OrdineATECO 84.24.20Attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale fornite dalla Protezione CivileATECO 84.25.00Servizi antincendioATECO 84.30.00Assicurazione sociale obbligatoria

Il vostro codice ATECO è nell'elenco? Verificate se NIS2 si applica a voi

Vedi anche la pagina del settore: Pubblica amministrazione

Domande frequenti

Un ente pubblico di piccole dimensioni è escluso dal NIS2?

No. Il D.Lgs 138/2024 si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie dell'allegato III, indipendentemente dalle loro dimensioni (art 3, comma 6). Le soglie dimensionali della raccomandazione 2003/361/CE rilevano per i soggetti degli allegati I e II.

Quando va effettuata la registrazione sulla piattaforma dell'ACN?

Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo all'entrata in vigore del decreto, con registrazione o aggiornamento sulla piattaforma digitale dell'Autorità nazionale competente NIS (art 7, comma 1). Entro il 31 marzo l'Autorità redige l'elenco dei soggetti essenziali e importanti (art 7, comma 2).

Entro quanto tempo va notificato un incidente significativo?

Una pre-notifica al CSIRT Italia entro 24 ore da quando si è venuti a conoscenza dell'incidente significativo, una notifica dell'incidente con valutazione iniziale entro 72 ore, e una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica (art 25, comma 5).

Gli organi direttivi di un ente pubblico possono essere ritenuti responsabili?

Sì. Gli organi di amministrazione e direttivi approvano le modalità di implementazione delle misure, ne sovrintendono l'attuazione e sono responsabili delle violazioni del decreto (art 23, comma 1); devono inoltre seguire una formazione in materia di sicurezza informatica (art 23, comma 2). Per i dipendenti pubblici la violazione può costituire causa di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile (art 38, comma 7).

Verifica la tua conformità NIS2

Avvia la verifica di applicabilità gratuita

Esegui l'autovalutazione gratuita Esegui il controllo di sicurezza esterno gratuito

La guida completa alla NIS2 — Italia

Visualizza il pacchetto di esempio gratuito

Questo articolo è un'informazione generale, non una consulenza legale. Consulta un professionista qualificato per la tua situazione specifica.

Il contenuto si basa sulla versione di dlgs_138_2024 in vigore al 2024-10-16 (checksum 1495e3cc9afa).

Torna alla home